Investigazione privata e tribunali
Per esaminare il rapporto tra investigazione privata e tribunali, possiamo partire da una data importante: il 6 Agosto 2020. In questo giorno la I sezione civile della Corte di Cassazione depone l’ordinanza n. 16735. Viene infatti chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della decisione di un giudice di merito che, mesi prima, si era trovato alle prese con la separazione di due coniugi. Il processo di separazione si era chiuso con la decisione del Tribunale di Potenza che aveva addebitato la separazione all’uomo della coppia. L’ex marito, non soddisfatto, ritiene illegittime le dichiarazioni rese nel giudizio da un detective privato, ingaggiato dalla ex moglie.
Perché è tanto importante un simile accaduto? Per rispondere è anzitutto necessario fare chiarezza e ricostruire brevemente la storia.
Il giudizio di primo grado
Come abbiamo anticipato, il contenzioso tra i due interessati consiste in un caso di separazione con domanda di addebito. La legge italiana prevede la possibilità per un coniuge di chiedere l’addebito della separazione all’altro quando lo ritiene responsabile della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio. In buona sostanza, gli attribuisce la colpa del fallimento dell’unione. Non a caso, in passato, si parlava proprio di separazione per colpa.
Nel caso specifico, la moglie incolpa il marito della separazione. Per provare le sue affermazioni, la donna ingaggia un investigatore privato che le fornisce un rapporto investigativo. A seguito dell’investigazione privata, infatti, l’investigatore aveva scoperto una frequentazione extraconiugale da parte del marito. Le relazioni extraconiugali sono, di fatto, una violazione dei doveri matrimoniali e, dunque, un motivo non pretenzioso per cessare la relazione matrimoniale.
Il Tribunale di Potenza dichiara quindi la separazione dei coniugi addebitandola al marito, così rigettando la domanda di mantenimento proposta da quest’ultimo nei confronti della moglie. Decisive per la decisione del Tribunale, come già detto, sono state le prove rese nel giudizio dal detective privato.
Il ricorso in Appello
Proprio a questo fatto il marito, scottato dalla sentenza, si aggrappa per ricorrere in Appello. Ma le cose non vanno come egli spera: la Corte di Appello di Potenza conferma integralmente le statuizioni del Tribunale. Respingendo l’appello proposto da quest’ultimo, la Corte precisa che:
“se una parte eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, diventa suo onere provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.”
Il giudizio della Cassazione
L’uomo non si arrende e prova con un ultimo ed estremo tentativo, l’ultimo grado di giudizio: la Cassazione. Per l’ex marito al rapporto dell’investigatore privato non è attribuibile il valore di prova. I giudici della Cassazione, però, non sono dello stesso avviso.
Il marito denuncia la violazione degli articoli 143 e 151 primo e secondo comma c.p.c. Sostiene che la Corte territoriale gli abbia addebitato la separazione sulla base di uno scarno rapporto informativo. Secondo la sua opinione il report del detective privato non può costituire prova.
La Cassazione non condivide le difese formulate dal ricorrente. Precisa che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Se l’altra parte eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, diventa suo onere provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
L’infedeltà del marito viene considerata provata sulla base della testimonianza dell’investigatore privato, la cui relazione è stata confermata in udienza, assurgendo al valore di prova piena. In aggravante, i fatti narrati non erano stati contestati dal marito.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
Un precedente importante
Si viene così a creare un precedente giuridico molto importante: l’ordinanza 16735/2020 della Cassazione rigetta il ricorso di un uomo e conferma il valore probatorio della relazione dell’ investigatore privato, quando viene confermata dallo stesso in udienza.
Questo caso ci insegna che l’onere di dimostrare “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà” spetta a chi richiede l’addebito di separazione all’altro coniuge. L’ex marito avrebbe dovuto dimostrare che il tradimento era la conseguenza di una crisi matrimoniale già esistente. Invece, in sede di giudizio, non ha nemmeno contestato quanto rilevato dall’investigatore privato, vero attore della vicenda giudiziaria.
Aldilà del caso specifico:
Ma aldilà del caso specifico di questa coppia, cosa possiamo dire sulla validità delle prove portate in tribunale civile? Tutti, infatti, conosciamo bene l’importanza del provare di essere innocenti o dimostrare la colpevolezza di altri durante un processo. Conosciamo altrettanto bene i limiti oltre cui non possiamo spingerci per provare la nostra ragione? E quando ci si rivolge ad un investigatore privato, come nell’esempio di cui abbiamo parlato fino ad ora, i limiti sono i medesimi o cambia qualcosa?
Ebbene, affinché una prova sia valevole ed efficace in giudizio è necessario che rispetti i requisiti richiesti dalle norme del codice di procedura civile, anche quando a recuperarle sia stato un investigatore privato dotato di licenza.
Per rispondere serve conoscere le basi del processo civile italiano, che si fonda su due principi fondamentali:
- Il principio dell’onere della prova. La parte che voglia ottenere tutela in sede di giudizio è obbligata a fornire le prove necessarie a convincere il giudice della fondatezza delle proprie ragioni.
- Il principio dispositivo. Di norma solamente le parti possono dare prova di quanto sostengono e non invece il giudice.
Ci sono anche diversi tipi di prova:
- Tipiche. Si suddividono ulteriormente in orali e documentali. Sono prove orali la confessione, la testimonianza, l’interrogatorio formale e il giuramento. Prove scritte sono invece: il documento informatico, la scrittura privata, la scrittura privata autenticata, l’atto pubblico.
- Atipiche.
In questo contesto, come sono considerate le prove dell’investigazione privata?
Il tema della validità delle prove dell’investigazione privata è stato spesso al centro di dibattiti e controversie giudiziarie. L’utilizzo delle società che svolgono indagini private avviene soprattutto nell’ambito dei procedimenti di divorzio (alla ricerca delle prove dell’altrui infedeltà) e in quelli in materia di lavoro subordinato. A quest’ultimo proposito la Cassazione ha spiegato che la norma dello Statuto dei lavoratori che vieta indagini sui dipendenti si applica solo all’interno dell’azienda e non fuori. Il che significa che, una volta terminato l’orario di lavoro, il dipendente può scoprire di essere pedinato senza perciò invocare alcuna violazione della normativa sulle tutele del lavoro. Al limite si potrà discutere circa le modalità con cui avvengono le indagini che, nel rispetto della normativa sulla privacy e del codice penale, non possono mai spingersi nei luoghi di privata dimora.
Ecco un primo, fondamentale punto: la possibilità di introdurre il materiale risultante dall’indagine del detective privato in un processo è subordinata innanzitutto al fatto che l’acquisizione sia avvenuta in modo lecito, senza cioè violare la riservatezza altrui.
Inoltre, laddove il report dell’investigatore privato non sia sufficiente o sia contestato, la prova può essere raggiunta con la deposizione dell’investigatore. E qui tocchiamo il secondo punto fondamentale: l’investigatore può diventare testimone diretto, in quanto osservatore oculare dei fatti a cui ha assistito. Egli potrà confermare verbalmente al giudice ciò che ha visto per superare eventuali contestazioni di controparte.
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